Patto europeo sull’asilo e la migrazione: aumentano gli ostacoli all’esercizio del diritto di asilo e alla protezione

Dopo anni di discussioni, il 20 dicembre il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulla riforma del sistema migratorio europeo, il cosidetto Patto migrazione e asilo.

Si tratta di un pacchetto di norme che modifica le regole per la gestione dei flussi migratori e rivede parzialmente alcune delle disposizioni di Dublino.

Le cinque leggi dell’Ue su cui è stato raggiunto l’accordo riguardano in particolare le fasi della gestione delle procedure di asilo: dal nuovo regolamento sullo screening pre-ingresso, alla raccolta di dati biometrici, alle modalità di presentazione e gestione dele domande di asilo che stabilisce una procedura comune in tutta l’UE per la concessione e la revoca della protezione internazionale, sostituendo diverse procedure nazionali, alle norme sulla determinazione della responsabilità tra Stati circa l’esame delle domande di protezione internazionale (ex regole di Dublino), alla solidarietà obbligatoria per i Paesi dell’UE identificati come “sotto pressione migratoria”, consentendo agli altri Stati membri di scegliere tra la ricollocazione dei richiedenti asilo sul proprio territorio e il versamento di contributi finanziari.

La procedura di screening prevede che i migranti arrivati alle frontiere dell’Unione europea o che sono stati salvati in mare (con le operazioni Sar) vengano identificati entro 7 giorni in centri appositi, dove verranno sottoposti anche a controlli di salute e di sicurezza. I dati biometrici (volti e impronte digitali) saranno raccolti nella banca dati Ue Eurodac (saranno registrate persone da sei anni di età in poi, per proteggere i minori). Gli arrivi Sar saranno registrati separatamente per scopi statistici.

La seconda fase prevede un sistema di filtraggio delle domande di asilo, per cui i migranti che provengono dai Paesi che hanno una bassa percentuale di richieste di asilo accolte (il 20%) saranno incanalati nella nuova procedura rapida e saranno ospitati in Centri di permanenza speciali senza avere formalmente accesso al territorio comunitario. La domanda in questo caso dovrà essere evasa entro tre mesi. Chi non avrà diritto all’asilo dovrà essere rimpatriato entro altri tre mesi. Dalla procedura saranno escluse le famiglie con bambini (se non ci sarà capacità adeguata nei centri) e i minori non accompagnati. La capacità viene fissata al momento in 30mila posti l’anno, (fino a un massimo di 120mila persone).

Viene introdotto il concetto di “solidarietà obbligatoria” (la Regulation on Asylum Migration Management – Ramm) che s’interseca con le misure speciali per le situazioni di crisi, vale a dire aflussi massicci, forza maggiore o strumentalizzazione da parte di attori esterni dei migranti. Il Patto introduce una quota standard di 30mila ricollocamenti l’anno. Gli Stati membri potranno contribuire con misure finanziare (20mila euro a migrante) o altre misure. In caso di crisi si prevede una possibile deroga temporanea alle procedure di asilo standard e la Commissione europea potrà intervenire per far sì che i Paesi in questione siano sostenuti ulteriormente .

Si introduce il concetto di “Paese terzo sicuro” di transito, che può essere invocato nella procedura di filtraggio, anche in caso di un’eventuale bocciatura della richiesta di asilo, con il quale il richiedente deve sempre avere “un collegamento ragionevole” . Il meccanismo dovrebbe prevedere, secondo le garanzie, che alle famiglie con bimbi piccoli siano garantite condizioni adeguate, il rispetto dei diritti umani e cconsulenza legale gratuita.

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