Accesso civico

Il Centro Astalli per l’assistenza agli immigrati ODV applica la disciplina dell’accesso civico prevista dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti stabiliti dall’art. 2-bis, comma 3, del medesimo decreto per gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

Accesso civico semplice (art. 5, comma 1)

Chiunque può richiedere documenti, dati e informazioni che il Centro Astalli è tenuto a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa. La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta va presentata, utilizzando preferibilmente il modulo allegato, a Massimo Mantini, responsabile amministrativo, Via degli Astalli 14/a, 00186 Roma, e-mail [email protected], PEC [email protected].

Entro trenta giorni il Centro Astalli pubblica quanto richiesto e ne dà comunicazione al richiedente, indicando il collegamento alla pagina, oppure comunica che i dati risultano già pubblicati.

In caso di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo: P. Camillo Ripamonti sj, Presidente, e-mail [email protected], PEC [email protected].

Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2)

Chiunque può accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Centro Astalli relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. Restano fermi i limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. La richiesta non deve essere motivata e deve identificare i dati o i documenti richiesti.

La richiesta va presentata, utilizzando preferibilmente il modulo allegato, a Massimo Mantini, responsabile amministrativo, con i recapiti indicati sopra.

Il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione. Il termine è sospeso nel caso in cui occorra darne comunicazione a eventuali controinteressati, ai sensi dell’art. 5, comma 5.

In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Presidente, P. Camillo Ripamonti sj, ai recapiti sopra indicati. In ogni caso può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo.

Modulistica

Registro degli accessi

Il registro delle richieste di accesso pervenute, con l’indicazione dell’oggetto, della data e dell’esito, è aggiornato con cadenza semestrale.